Dal 15 febbraio tutti i lavoratori con 50 anni di età, indipendentemente dal settore in cui operano e dalla tipologia di attività che svolgono, dovranno possedere il super green pass per accedere al proprio luogo di lavoro e, pertanto, non sarà più sufficiente il tampone molecolare o antigenico (green pass base).*
I lavoratori interessati dall’obbligo anzidetto dovranno, entro il 31° gennaio 2022, aver effettuato almeno la prima dose di vaccino.**
Il decreto prevede che, in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, venga applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento, ai soggetti che, al 1° febbraio 2022, non abbiano iniziato il ciclo vaccinale o non abbiano effettuato le successive somministrazioni come disposte dalla prassi attualmente vigente.
L'obbligo vaccinale può essere omesso o differito in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore. L’avvenuta immunizzazione a seguito di contagio, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione.
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso delle certificazioni verdi o che risultino privi delle stesse al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
I lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di green pass incorrono nel pagamento di una sanzione amministrativa di ammontare compreso tra i 600 e i 1.500 euro.
Il personale delegato al controllo dei dipendenti, che non ottempera a questa funzione, rischia, invece, una multa che va dai 400 a 1.000 euro
Viene data la possibilità alle imprese, senza alcun limite dimensionale, (fino ad oggi la previsione era circoscritta alle imprese sotto i 15 dipendenti) di sostituire i lavoratori sospesi perché sprovvisti di green pass. Il contratto di sostituzione può essere stipulato, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi rinnovabili fino al termine del 31 marzo 2022. Il lavoratore sospeso e sostituito mantiene il diritto alla conservazione del posto senza conseguenze disciplinari.
Riepilogo delle scadenze delle misure previste:
Restando a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, porgiamo i più Cordiali Saluti.
STUDIO GIAROLA
*per green pass base si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo; per green pass rafforzato si intende soltanto la certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione; per green pass booster si intende la certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.
**per la prima dose, a partire dal 9 dicembre 2021, la certificazione sarà generata entro 48 ore dopo la somministrazione, ma avrà validità a
partire dal 15° giorno dalla prima dose e fino alla dose successiva;
per le dosi successive alla prima e vaccinazione a seguito di guarigione, la certificazione sarà generata entro 48 ore e, dal 15 dicembre 2021, sarà valida per 9
mesi dalla data di vaccinazione; dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale e del green pass da guarigione post vaccinazione sarà ulteriormente ridotta da 9 a 6
mesi.